Dalle aziende verticali a quelle “oblique”, il passo è breve nella Fivi. Secondo quanto appreso in anteprima da WineMag.it, in occasione dell’assemblea di inizio luglio 2021 i soci della Vignaioli indipendenti dovranno decidere se dare il via libera alla possibilità di acquisto delle uve per un massimo del 30%.
Un’opzione al momento non prevista tra le condizioni valide per l’iscrizione alla Fivi. La Federazione raccoglie infatti solo aziende che curano direttamente tutte le fasi, dalla produzione delle uve all’imbottigliamento.
Al voto ci sarà proprio la modifica del regolamento, che consentirebbe al vignaiolo di poter «attingere a prodotti non aziendali, solo in normati casi estremi ed eccezionali». Una proposta che fa già discutere.
LA MODIFICA AL REGOLAMENTO FIVI
È l’articolo 3 del nuovo regolamento a chiarire «condizioni e limiti per gli acquisti di uva e vino». «Fivi non ritiene (più, ndr) sufficiente applicare il solo principio di prevalenza quale limite di acquisto previsto dalla legislazione agraria vigente».
Pertanto – si legge ancora sul documento – si indica nel 30% riferito al totale di uva vinificata o di vino prodotto, rispettivamente, il massimo di acquisto consentito al Vignaiolo Fivi nel caso sussista una più delle cause di giustificazione specificate di seguito».
Il vignaiolo Fivi «acquista solo in presenza di cause di giustificazione che consistono in condizioni di
eccezionalità e straordinarietà, determinate da eventi atmosferici calamitosi, eventi crittogamici calamitosi».
O, ancora, in caso di «peculiari realtà territoriali consistenti in tessuti produttivi fortemente parcellizzati per ragioni ambientali e storiche (viticoltura estrema ed eroica)». Infine, in caso di «gravi incidenti occorsi successivamente alla raccolta delle uve». O di «vigneti estirpati in attesa che i nuovi entrino in produzione».
«NO ALL’ACQUISTO DI UVE DI CARATTERE COMMERCIALE»
Tra le specifiche del nuovo regolamento Fivi sull’acquisto delle uve da parte dei vignaioli, si precisa che «non costituiscono causa di giustificazione le motivazioni di puro carattere commerciale».
La Fivi può disporre in qualsiasi momento controlli volti a verificare se il vignaiolo socio acquisti, se lo faccia esclusivamente in presenza di una o più della cause di giustificazione».
«Le uve o il vino eventualmente acquistati – si legge ancora – dovranno comunque provenire da territori limitrofi, preferibilmente da altri vignaioli. E comunque in coerenza con la gamma dei vini e le denominazioni abitualmente prodotte dall’azienda acquirente e nel territorio in cui essa si colloca».
Inoltre, «gli acquisti di uve o vino da famigliari, qualora dipendano da divisioni ereditarie, non rientrano nel calcolo del 30%». Ultimo dettaglio non banale, in caso di approvazione del nuovo regolamento: «Il Consiglio direttivo della Fivi può valutare ulteriori circostanze e necessità determinate da eventi eccezionali».
GLI ALTRI REQUISITI PER DIVENTARE SOCIO FIVI
Possono presentare domanda di ammissione alla Fivi gli imprenditori agricoli individuali e società di persone (S.S., S.n.c. o S.a.s.) nonché le S.r.l. Sono invece escluse le società di capitale S.P.A. e qualsiasi società che trai propri soci abbia altre società. Emblematico il caso Pievalta, esclusa in quanto partecipata da Barone Pizzini, azienda leader del biologico in Franciacorta.
Via libera all’iscrizione alla Fivi alle società cooperative agricole che siano aziende verticali, con un numero di soci compreso fra un minimo di tre ed un massimo di nove. Il titolare dell’azienda individuale deve essere un imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.P.).
Nel caso di società, almeno il 51 % delle quote di proprietà deve essere detenuta da (I.A.P.). Sono ammessi nel conteggio del 51 % i soci familiari del titolare IAP, entro il quarto grado, anche quando essi non siano IAP.
Nel caso l’azienda cambi forma societaria dovrà darne immediata comunicazione all’Associazione. E dimostrare, inoltre, di aver mantenuto tutti i requisiti richiesti per essere socio della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti.
Nel caso in cui muti la proprietà o la titolarità dell’azienda, il nuovo proprietario o titolare dovrà darne
immediata comunicazione alla Fivi. Obbligatoria, in questa eventualità, una nuova richiesta di ammissione.
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Cronista di nera convertito al nettare di Bacco, nel mondo dell’informazione da oltre 15 anni, tra carta stampata e online, dirigo winemag.it. Collaboro inoltre come corrispondente per una delle testate internazionali più autorevoli del settore, in lingua inglese. Edito con cadenza annuale la “Guida Top 100 Migliori vini italiani” e partecipo come giurato ai più importanti concorsi enologici internazionali. Oltre alle piazze tradizionali, studio con grande curiosità i mercati emergenti, seguendone dinamiche, trend ed evoluzioni. Negli anni ho maturato una particolare esperienza nei vini dei Balcani e dei Paesi dell’Est Europa, tanto da aver curato la selezione vini per un importatore leader in Italia. Nel 2024 mi è stato assegnato un premio nazionale di giornalismo enogastronomico.